Modello Organizzativo della FUNIVIE SAN VIGILIO DI MAREBBE S.p.A. completo di Parte Generale, Codice Etico, Parte speciale e Organigramma approvato nella seduta del C.d.A. del 30/03/2011, modificato ed aggiornato con delibere del C.d.A. del 13/10/2011, del 25/03/2014, del 12.02.2015, del 26/07/2018, del 7/05/2020, del 10/12/2020, e del 14/03/2024 con la versione 9.0.
Art. 1
Principi generali. Le linee guida dell’OCSE.
Tutti i destinatari del presente Codice Etico, ciascuno per quanto di propria competenza, devono rispettare e seguire i seguenti dettati che costituiscono i punti cardinali del C.E. imposto dalla Società. Di conseguenza ogni soggetto facente parte della Società o che con la stessa intratterrà rapporti:
• deve agire e comportarsi in modo del tutto ossequioso delle leggi, dei regolamenti e degli altri eventuali provvedimenti esistenti in Italia, nell’Unione Europea nonché in ulteriori paesi esteri con i quali, per qualsivoglia motivo, la Società dovesse operare;
• deve salvaguardare la salute dei soggetti operanti in seno alla Società o che con la stessa collaborano;
• deve adoperarsi con la massima solerzia possibile al fine di tutelare la sicurezza dei soggetti facenti riferimento alla Società ed eventuali terzi;
• deve adoperarsi al fine di evitare qualsivoglia danno a carico della natura e dell’ambiente nel cui contesto la Società si troverà ad operare;
• deve operare nel rispetto dei criteri di onestà, correttezza, buona fede e signorilità sia nei rapporti con gli azionisti, con il personale dipendente, con i fornitori, con i clienti, con gli organi pubblici e con qualunque altro soggetto terzo con la quale la Società intratterrà rapporti;
• deve rispettare con la massima scrupolosità la normativa presente e futura disposta in materia di privacy e di salvaguardia di ogni genere di informazione attenente i clienti, i fornitori, i dipendenti ed il know how tecnologico della Società;
• deve concorrere alla salvaguardia del buon nome e della tradizione manageriale ed imprenditoriale della Società impegnandosi a tal fine a trasmettere le esperienze acquisite a tutti coloro che con una qualifica o l’altra, con un incarico o l’altro entreranno a far parte in futuro della Società;
• deve promuovere, incentivare e sviluppare tecnologie connesse con il trasporto funiviario, con la sicurezza degli impianti e relative piste e con i sistemi di innevamento sempre nel massimo rispetto dell’ambiente nel quale si opera.
In conseguenza della pubblicazione della “Guida dell’OCSE sul dovere di diligenza per la condotta dell’impresa responsabile”, la Società si è soffermata con attenzione sui principi generali indicati nelle suddette linee; detti principi sono stati principalmente emanati al fine di tutelare i diritti umani, l’ambiente, per ridurre il rischio di commissione dei reati legati alla corruzione, per tutelare i lavoratori e consumatori, nonché le governance societarie.
In particolare, ed in aggiunta a quanto già segnalato, l’OCSE si è soffermato sull’occupazione, sulle relazioni industriali, sulla lotta alla corruzione e alla concussione, sulla divulgazione delle informazioni.
Precisato quanto sopra e nel riportarsi alle richiamate Linee Guida, la Società, in sintonia con queste ultime, si impegna ad agire nel rispetto delle stesse che nella sostanza costituiscono alcuni dei principi ispiratori dell’operato della Società ed elementi portanti dell’intero Modello di Organizzazione e Gestione.
Art. 2
Il Codice Etico e la sua valenza contrattuale.
A riprova dell’estrema importanza che la Società ripone nel Codice Etico quest’ultima sottolinea come il contenuto dello stesso abbia una valenza “contrattuale” nell’ambito di qualsiasi rapporto contrattuale che con essa si va ad instaurare.
Quanto precisato, sta a significare che, durante un rapporto precontrattuale o contrattuale, una violazione dei principi contenuti nel Codice o delle regole e procedure che la Società si è data con l’intero Modello costituisce una forma di grave inadempimento con conseguente rischio, nell’eventualità di una già stipulata regolamentazione contrattuale, di risoluzione di quest’ultima ed eventuale derivante richiesta risarcitoria da parte la Società.
Art. 3
I destinatari del Codice Etico.
La Società è consapevole che tutte le condotte in ogni campo improntate al rispetto delle norme del Codice ed ai principi del Modello di Organizzazione e Gestione concorrono a migliorare la qualità e professionalità dei rapporti, il che risulterà appagante sia per la Società, sia per i suoi partners e clienti.
Per tale motivo i principi etici e morali racchiusi nel presente Codice sono destinati a tutti i soggetti che, a qualunque titolo, intrattengono rapporti stabili o temporanei con le Funivie San Vigilio di Marebbe spa; alla luce di ciò è appena il caso di puntualizzare come il C. E. interessi sia gli apicali, sia i subordinati, sia i collaboratori, sia i terzi clienti o fornitori che siano.
In ragione di ciò i sopra richiamati soggetti, devono conoscere il contenuto del Codice, impegnandosi al suo integrale rispetto ed altresì favorendo, ciascuno per quanto di sua spettanza, l’applicazione e la conoscenza da parte dei soggetti terzi.
E’ onere dei destinatari del Modello di Organizzazione e Gestione rispettare i seguenti principi:
- evitare di porre in essere condotte contrarie alle regole e norme C.E e, più in generale, del Modello di Organizzazione e Gestione;
- rispettare in tutte le fasi operative i regolamenti, le procedure e le prassi definite dalla Società;
- operare nell’ambito societario con correttezza, trasparenza, obiettività e spirito collaborativo, evitando soprusi di ogni sorta;
- adottare condotte che possano essere di esempio ed insegnamento sia all’interno, sia all’esterno della Società;
- attuare condotte e gestire i rapporti in modo tale da valorizzare il più possibile le risorse umane ed incrementare la crescita professionale dei soggetti che intrattengono rapporti con la Società;
- partecipare ai corsi formativi in materia di applicazione del Modello, nonché agli altri corsi di ogni genere organizzati dalla Società;
- in caso di perplessità in merito all’applicazione del Modello chiedere chiarimenti agli apicali o all’OdV;
- comunicare al Presidente del CdA o all’OdV o al Presidente del Collegio Sindacale qualsiasi condotta che si ritiene lesiva con i principi e procedure adottati con il Modello di Organizzazione e Gestione; la relativa segnalazione - eventualmente anche in forma anonima - potrà essere inoltrata anche solamente e direttamente all’OdV anche tramite utilizzo del suo personale account di posta elettronica che è vigilanza@funiviesanvigilio.it.
Nella scelta dei propri partners la Società, senza attuare alcuna politica discriminatoria, opta per coloro che garantiscono e mantengono nel tempo alti profili di serietà, professionalità ed esperienza nel settore, nonché rispetto dei principi di legalità enucleati nel presente Codice.
Art. 4
Regole nella gestione degli affari.
Art. 5
Tutela della sicurezza dei lavoratori.
Tutti i soggetti destinatari del presente Codice, ciascuno per quanto di propria competenza provvede attivamente ad adoperarsi affinché sia salvaguardata la salute, la protezione e la sicurezza di tutti coloro che per qualunque motivo si troveranno ad operare con la Società.
Chiunque - sia soggetto interno, sia esterno alla Società - appuri un qualunque disfunzione o carenza sul tema è vivamente esortato a comunicarlo immediatamente al Presidente del C.d.A. e/o all’O.d.V. affinché gli stessi possano immediatamente attivarsi al fine di valutare quanto segnalato e, tramite i corretti canali, procedere alla soluzione del problema.
In particolare la Società vieta espressamente che nell’ambito dell’attività aziendali o nell’immediatezza dell’inizio dei turni di lavoro si faccia uso smisurato di sostanze alcoliche e di sostanze stupefacenti; è inoltre espressamente vietato il fumo nei luoghi chiusi di lavoro, il tutto in relazione alla vigente normativa.
La Società provvede a nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione il cui compito è quello di coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 2 lett. F del D.Lgsl. n. 81/2008.
Per ogni esercizio sociale il C.d.A. stanzia un apposito budget destinato esclusivamente alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Art. 6
Tutela dell’ambiente.
Alla luce del contesto paesaggistico e ambientale nel quale opera la Società, costituisce primario principio informatore della stessa la salvaguardia dell’ambiente; per tale scopo la Società si impegna espressamente ad operare scelte che siano le più equilibrate possibili tra le necessità di incremento tecnologico ed imprenditoriale ed il primario interesse di salvaguardia ambientale. La Funivie San Vigilio di Marebbe spa, di volta in volta in relazione alle esigenze, destina parte delle proprie risorse affinché la salvaguardia ambientale venga effettivamente messa in atto nei propri processi operativi di modo che tutte le strutture dagli impianti funiviari, ai bacini idrici ed ai sistemi di innevamento abbiano il minor impatto ambientale possibile ed il migliori inserimento nel contesto paesaggistico. Tutti i soggetti facenti parte della Società ed i terzi che per qualunque processo produttivo abbiano ad intrattenere rapporti con quest’ultima devono prestare la massima attenzione affinché non vi sia alcuna forma di inquinamento ambientale sia per immissioni di rifiuti. Parimenti costituisce interesse fondamentale della Società la salvaguardia dell’habitat nel quale opera.
Art. 7
Tutela della privacy.
La Società opera nel rispetto delle norme di cui al GDPR Regolamento Ue 679/2016 così come recepito nel nostro ordinamento.
Tutti i soggetti che a qualunque titolo intratterranno rapporti di qualunque genere (rapporti di lavoro dipendente, rapporti imprenditoriali, rapporti professionali) con la Società devono considerare strettamente riservate ed in alcun modo divulgabili tutte indistintamente le informazioni della Società delle quali verranno in possesso, restando inteso che tali dati sono e rimarranno di proprietà della Funivie San Vigilio di Marebbe spa.
Ogni uso improprio di qualunque genere, nonché divulgazioni di informazioni e dati riservati della Società che verranno fatte da terzi saranno perseguiti a norma di legge da parte di quest’ultima; tutti i professionisti che a qualunque titolo abbiano cognizione di dati ed informazioni facenti capo alla Società, quali progettazioni di nuovi sistemi di trasporto di innevamento piani strategici ed ipotesi di investimenti futuri ecc., hanno l’obbligo di utilizzarle solo ed esclusivamente in relazione al mandato agli stessi conferiti dalla Società, impegnandosi espressamente ed indipendentemente dai propri principi deontologici a non divulgarli né a terzi, né a famigliari o conoscenti. La Società per proprio conto provvede al trattamento di tutti i dati dei quali è in possesso nel massimo rispetto della normativa sulla privacy, adoperandosi in attività di controllo interne e di formazione affinché sia gli apicali, sia i subordinati si impegnino scrupolosamente nel rispetto della suddetta normativa.
Compatibilmente con la disciplina in materia della privacy, tutti i dati a qualunque titolo acquisiti dalla Funivie San Vigilio di Marebbe spa sono e resteranno di proprietà della stessa e sono utilizzati solo ed esclusivamente per lo svolgimento dell’attività aziendale in piena compatibilità con la richiamata normativa sulla Privacy.
In seno alla propria struttura la Società nomina un Responsabile del Settore Informatico e della Privacy, il quale provvede alla puntuale attuazione di quanto previsto dal presente articolo e dalla Parte Speciale.
Art. 8
Conflitto di interesse.
Tutti i soggetti che operano direttamente ed indirettamente in nome e per conto della Società ovverosia nel suo interesse oltre a dover scrupolosamente rispettare il contenuto del presente Codice devono tassativamente evitare ogni qualsivoglia condotta che possa in qualunque modo risultare conflittuale con gli interessi della Società e dei suoi soci, evitando di conseguenza qualunque comportamento anche solo potenzialmente conflittuale.
E’ cura della Società evitare che gli organi amministrativi possano operare in situazioni anche solo potenzialmente di concorrenza diretta ed indiretta (restano escluse le partecipazioni in impianti funiviari operanti della zona) per l’interesse della Funivie San Vigilio di Marebbe spa o concorrere all’assunzione di delibere afferenti argomenti all’ordine del giorno per i quali possano sussistere profili di conflittualità di interessi. Scopo della Società è sempre quello di perseguire l’oggetto sociale nel modo più soddisfacente possibile per i soci, salvaguardando il capitale ed il patrimonio della stessa ed evitando qualunque condotta che possa apparire pregiudiziale al raggiungimento di tali fini della Società.
Art. 9
La tutela del “whistleblower”.
La Società, in conformità con quanto previsto dall’art. 6 punto 2 lett. “e” del D.Lgsl. 231/2001, promuove la prevenzione da condotte illecite o, comunque, contrarie al Codice etico e all’intero Modello di Organizzazione e Gestione.
Con l’emanazione del D.Lgsl. nr. 24 del 10.03.2023 – che ha ripreso La Direttiva europea 1937/2019 - il Legislatore nazionale ha apportato ulteriori novità, prevedendo l’obbligo di istituire la tutela del whistleblower anche per le Società “private” che hanno adottato un Modello di Organizzazione e Gestione, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
In particolare l’art. 6 punto 2 bis del D.Lgsl. 231/2001 stabilisce che i Modelli di Organizzazione e Gestione “prevedono, ai sensi del Decreto Legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera “e”.
Detta previsione è dettata con lo scopo di creare un idoneo sistema che consenta di tutelare i soggetti apicali e non che eseguono, al fine di salvaguardare l’integrità della Società, delle segnalazioni dettagliate di condotte illecite che ledono l’interesse pubblico o dell’Amministrazione pubblica e abbiano rilevanza ai fini di una eventuale violazione di principi posti a tutela del Modello di Organizzazione e Gestione.
Quanto al whistleblower è opportuno rammentare che quest’ultimo dovrà agire in buona fede, il che vuol dire che, al momento della segnalazione, deve avere il convincimento di ritenere che le informazioni sulle violazioni che segnalerà siano fondate e meritevoli di essere istruite.
Va aggiunto che il Legislatore ha previsto la nullità sia del licenziamento nei confronti del segnalante, sia di qualsiasi altra misura ritorsiva come anche il cambiamento di mansioni. A tal riguardo la Società si è appositamente soffermata nella Parte Speciale del Modello. E’ stato altresì stabilito che, nel caso sorgano controversie concernenti l’adozione di sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, etc. del “whistleblower” successivi ad una sua segnalazione, gravi sul Datore di Lavoro l’onere di provare l’estraneità delle suddette misure alla segnalazione effettuata.
Si segnala che l’argomento è oggetto di una ulteriore trattazione nella Parte Speciale del Modello di Organizzazione e Gestione.
Art. 10
Violazione del Modello Organizzativo e di norme di legge; sanzioni disciplinari
Qualunque condotta che direttamente o indirettamente concretizzi una violazione di legge o dei principi e regole contenuti nel presente Modello Di Organizzazione e Gestione, a prescindere dalla sua rilevanza penale, come già precisato potrà avere valenza di inadempimento alle obbligazioni contrattualmente assunte.
In aggiunta a quanto sopra, la Società ha adottato un sistema disciplinare - per la cui pratica applicazione si rimanda alla relativa Parte Speciale – concernente eventuali violazioni commesse da apicali e non, sistema che costituisce uno dei capisaldi dell’intero Modello.
Documento approvato con delibera del C.d.A. del 14/11/2006 e successivamente modificato con delibere del C.d.A. del 13.10.2011, del 25.03.2014, del 26.07.2018, del 07.05.2020 e del 14.03.2024.
Il Presidente del C.d.A.
p.i. Georg Mutschlechner